Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, fortemente sentita nelle regioni più piccole e alloglotte, di vedere garantita una rappresentanza dei propri cittadini nel Parlamento europeo, attualmente vanificata dalla legislazione vigente in materia che, prevedendo grandi aggregati circoscrizionali comprendenti più regioni, non assicura di fatto una presenza di ciascuna regione nel massimo consesso europeo. Nelle due ultime legislature, ad esempio, nel Parlamento europeo non era presente alcun rappresentante della Sardegna, inclusa con la Sicilia (che ha una popolazione più che tripla) nella circoscrizione unica dell'Italia insulare.
      Ma questo è un problema che riguarda anche altre regioni di media dimensione che, stando all'interno delle macroregioni, non vedono sempre assicurata la loro presenza nel Parlamento europeo. Ciascuna regione, invece, dovrebbe vedere garantita la propria rappresentanza in proporzione al proprio numero di abitanti in un Parlamento europeo nel quale il regionalismo è protagonista e la rappresentanza di ogni regione dovrebbe garantirne la piena tutela (si pensi ai marchi dei prodotti tipici locali).
      Con la presente iniziativa, avuto riguardo alle numerose proposte di legge presentate nella scorsa legislatura da diversi parlamentari di differenti schieramenti

 

Pag. 2

politici e da alcuni consigli regionali, nonché alle proposte già presentate nella corrente legislatura, si è ritenuto di dover rivedere la normativa nazionale che disciplina le elezioni per il Parlamento europeo con la finalità di favorire ed assecondare l'indiscusso processo di legittimazione democratica dello stesso, attribuendo rilievo istituzionale alla rappresentanza delle regioni, con particolare attenzione per quelle meno popolate o fortemente caratterizzate dalla specialità di cui all'articolo 116 della Costituzione.
      La presente proposta di legge individua, infatti, una diversa ripartizione delle circoscrizioni di cui alla tabella A annessa alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, che disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con la previsione della loro corrispondenza con tutte le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Viene, così, garantita comunque l'assegnazione di un seggio a tutte le regioni, comprese quelle più piccole, e alle province autonome, a prescindere dal numero degli abitanti. Le regioni e le province autonome in tal senso interessate sono quelle che non raggiungono il quoziente di ripartizione nazionale derivante dalla divisione del numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia.
      Coerentemente alla modifica introdotta, viene ridotto proporzionalmente il numero degli elettori che devono sottoscrivere la presentazione delle liste e, in linea con la normativa elettorale vigente in Italia, è prevista la possibilità per l'elettore dì esprimere una sola preferenza. Così come è previsto che il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista deve essere pari ai membri da eleggere nella circoscrizione, per effetto della notevole riduzione dei seggi assegnati ai collegi divenuti regionali, nonché l'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'apparentamento delle liste delle minoranze francesi e tedesche con altra lista presente in tutte le circoscrizioni.
      La proposta, così come concepita, appare coerente con la volontà comunitaria di valorizzare e potenziare il ruolo delle regioni all'interno dell'Unione europea, che vuole essere, oltre che una unione di Stati, anche una unione di popoli e di regioni, nel momento del passaggio da una comunità economica ad una comunità politica e con la riforma in senso federalista dello Stato ove, a prescindere dai contenuti che ad essa si vogliono attribuire, le regioni svolgeranno certamente un ruolo primario nella gestione della cosa pubblica e conseguentemente nell'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni democratiche.
 

Pag. 3